Art. 99
Recidiva. Chi, dopo esser stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena può essere aumentata fino a un terzo: 1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni della condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto nella prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai n. 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo a due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultate dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.
Art. 373
Falsa perizia o interpretazione. Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da due a sei anni. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 485
Falsità in scrittura privata. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Art. 515
Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile "diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4.000.000. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.
Art. 624
Furto. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a lire 1.000.000.
Art. 625
Circostanze aggravanti del furto. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (1).
Art. 640
Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé od ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da dui mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000. In caso di aggravanti la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Art. 646
Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
Art. 647
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. E' punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a lire 600.000: 1) chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto di proprietà di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai n. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a 600.000.
Art. 648
Ricettazione. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto di anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa sino a lire 1.000.000 se il fatto è di particolare tenuità.
Art. 648 bis
Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 30.000.000. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per la quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo di cinque anni.
Art. 650
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 400.000.
Art. 705
Commercio non autorizzato di cose preziose. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della Legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o pone su di esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000.
Art. 708
Possesso ingiustificato di valori. Chiunque, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno (2).
Art. 712
Incauto acquisto o di cose di sospetta provenienza. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengono da reato, è punibile con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertato la legittima provenienza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Esempi di circostanze aggravanti a) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato a abitazione; b) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; c) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; d) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; e) se il fatto è commesso da tre o più persone.
(2) Con sentenza del 19 Luglio 1968, n. 110 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialinente illegittimo l'art. 708. La Corte ha precisato che il concetto di "stato" a cui esso fa richiamo va inteso non già nel senso di status personale, ma in quello, non discriminatorio di abitudini di vita; e che l'art. 708 non fa alcuna distinzione tra l'ipotesi del possesso di oggetti di valore e l'ipotesi del possesso di cose di alcun genere. Quanto alla giustificazione della provenienza delle cose, essa non esige una prova vera e propria, ma solo una plausibile spiegazione.